Cosa sono i rischi trasversali?
Le aziende presentano diversi tipologie di rischi. Ci sono quelli dovuti a degli elementi presenti sul luogo di lavoro, come macchinari, sostanze utilizzate, agenti chimici, biologici, radiazioni ionizzanti, movimentazione manuale dei carichi, ma anche rumore e vibrazioni. Ci sono poi rischi legati all'uso di attrezzature che, per esempio, presentano quadri elettrici, elevate temperature o rilasciano sostanze nocive.
Nelle aziende, poi, sono presenti quei rischi detti trasversali, o rischi organizzativi, che non derivano da agenti chimici, fisici o dall'uso di particolari macchinari ma, piuttosto dall' organizzazione del lavoro. Sono abbastanza complessi da individuare ma possono costituire rischi per la sicurezza degli impiegati. Per questo, richiedono attenzione e controllo delle condizioni in azienda, in modo da evitare malattie professionali ed episodi di improduttività.
Approfondiamo questo argomento. Scopriamo insieme che cosa si intende per rischi trasversali, che tipi di danno arrecano, quali sono le categorie e come si effettua la loro valutazione secondo la normativa vigente.
Definizione di rischi trasversali o organizzativi
I rischi trasversali derivano dalle dinamiche aziendali e dalle mansioni svolte dai lavoratori. Sono diventati oggi oggetto di dibattito, in quanto è crescente la volontà di creare ambienti di lavoro sani e che non costituiscono rischio fisico e psicologico per gli impiegati.
I rischi trasversali sono per esempio quelli relativi a (come indicato dal TESTO UNICO SULLA SICUREZZA):
Organizzazione del Lavoro
Fattori Psicologici
Fattori Ergonomici
Condizioni di Lavoro Difficili
Riprendendo una definizione più precisa, offerta dall'ISPELS, possiamo dire che i rischi trasversali sono quelli
individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.
La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.
Il datore di lavoro deve quindi effettuare una valutazione del rischio tenendo conto anche dei rischi trasversali. Tra questi, possiamo indicarne alcuni come esempio: i turni di lavoro pesanti, il lavoro notturno, lo stress lavoro correlato, il burnout, l'isolamento, la difficoltà di utilizzo degli strumenti, i lavori con animali o in acqua sono tutti potenziali rischi trasversali che devono essere inseriti, come indicati nel Decreto legislativo 81/08, nella valutazione dei rischi.
Obblighi del datore di lavoro circa i rischi trasversali
Il datore è il principale responsabile della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. E' colui che meglio conosce la sua azienda e che quindi può analizzare e valutare i rischi presenti al suo interno.
Tra i rischi per la sicurezza sul lavoro ci sono, come abbiamo detto, i rischi trasversali. Come si procede con la valutazione del rischio?
Il già citato D. L.vo 81/08 offre delle direttive per eseguire questa procedura nel migliore dei modi, riducendo i rischi per la salute dei lavoratori.
La valutazione del rischio trasversale avviene in 3 fasi. Vediamole nel dettaglio.
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Identificazione delle Sorgenti di Rischio
Durante la valutazione dei rischi e la stesura del DVR, bisogna descrivere il ciclo lavorativo che viene condotto nell’ ambiente di lavoro preso in esame. Quali sono le finalità della lavorazione o dell’operazione? Quali macchine, impianti e apparecchiature vengono utilizzate? Con quali sostanze entra in contatto il lavoratore?
A queste domande bisogna aggiungere anche la descrizione delle operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti, ma anche dell’ ambiente di lavoro, comprese le caratteristiche strutturali.
Infine, in questa fase, è bene analizzare quanti e chi sono i lavoratori addetti alle lavorazioni, se sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono effettuare operazioni come la movimentazione manuale dei carichi.
Una descrizione del ciclo di lavoro o delle attività operative consentirà di avere una panoramica dei processi e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro in esame e, quindi, di poter effettuare verifiche analitiche per ricercare eventuali fonti di rischi per la sicurezza e la salute. Una volta raccolte queste informazioni, è anche possibile elaborare delle misure di prevenzione e protezione adeguate.
In questa fase è particolarmente importante il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca di tutte le potenziali fonti di rischio che possono esistere durante il ciclo di lavoro. Quando si identificano le fonti di rischio, dovrebbero essere presi in considerazione i dati provenienti da revisioni statistiche del settore e dalla letteratura scientifica sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
Individuazione dei Rischi di Esposizione
La seconda fase consiste nel definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.
In questa fase, vanno analizzate:
le modalità operative utilizzate per portare a termine le attività (ovvero se le operazioni vengono svolte con modalità di tipo manuale, automatico, strumentale, a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
l’entità delle lavorazioni (tempi impiegati e quantità di materiali utilizzati);
l’organizzazione dell’attività (quante operazioni vengono svolte dal singolo lavoratore, se in turni, di notte...);
la presenza di misure di sicurezza e di sistemi di prevenzione e protezione.
Stima dei Rischi di Esposizione
Quest'ultima fase consiste nel tenere conto dei cosiddetti rischi residui, quelli non individuati nelle precedenti fasi. Questa si svolge attraverso:
una verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;
una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo della entità dei Rischi e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità dell’esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso settore operativo, in considerazione di consolidate esperienze;
una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda;
una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).
Conclusioni
Ci sono dei rischi che non sono immediatamente evidenti, ma che possono avere un forte impatto sulla salute dell'individuo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per questo motivo, ogni titolare di azienda deve cercare di attuare una valutazione dei rischi mirata e attenta, esercitando un controllo in tutti gli ambienti in cui operano i lavoratori.
Il DVR diventa a questo proposito uno strumento di prevenzione e protezione fondamentale per consentire di individuare i fattori di rischio e così anche le adeguate misure di sicurezza da applicare, per evitare incidenti e infortuni sul lavoro.
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Scritto da Paolo Calderone
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Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.
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