Che differenza c'è tra pericolo e rischio?
Spesso, quando si trattano argomenti relativi alla sicurezza sul lavoro, si tende a usare due termini di uso comune senza alcuna distinzione: rischio e pericolo in realtà non sono sinonimi, in questo ambito. I significati sono simili ma non uguali.
In questo contenuto tratteremo la differenza tra rischio e pericolo, partendo dalle definizioni di questi due aspetti.
Definizione di rischio e pericolo
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro indica le definizioni di molti termini che ricorrono all'interno del documento. Secondo l'art. 2 del Decreto Legislativo 81/08, si definisce pericolo:
la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, mentre rischio indica la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Insomma, pericolo indica una proprietà che appartiene a un oggetto o a un'attività. Sostanze, macchinari, materiali, modalità lavorative rappresentano un pericolo per i lavoratori. Il pericolo è una tra le condizioni oggettive, legata a fattori definiti dalle normative C.E.E. e UNI. E' da considerare pericolo, per esempio, una sostanza o un impianto elettrico.
Il rischio, invece, è la probabilità che succeda un evento dannoso, la possibilità che una persona si esponga al danno. Per esempio, maneggiare delle sostanze infiammabili di per sé non è qualcosa che per forza scatena un incendio. Tuttavia, in condizioni ottimali e senza le dovute precauzioni, quelle stesse sostanze potrebbero causare un incendio. Più le probabilità che questo succeda sono alte e maggiore è il rischio che si corre.
Lavorare in quota senza protezioni espone a rischio, così come attraversare la strada senza guardare. Il rischio è quindi un concetto non reale come quello di pericolo, ma strettamente collegato alla possibilità che un evento avvenga.
Facciamo un esempio ancora più preciso: immaginiamo che un lavoratore, utilizzando un attrezzo come un martello, si fratturi delle dita. In questa scena, il martello è la cosa che provoca pericolo, in quanto quest'ultimo è una sua proprietà; mettiamo che il lavoratore si sia ferito perché non indossava i guanti protettivi, quindi la scarsità di misure preventive ha innalzato il rischio.
A cosa serve conoscere la differenza tra rischio e pericolo quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro?
Spesso, si tende a concentrarsi molto sui pericoli presenti in azienda, piuttosto che sui rischi. Ci si sofferma molto sui macchinari, sulle sostanze pericolose utilizzate, sulle altezze a cui i lavoratori devono operare. Tuttavia, il datore di lavoro deve operare un'attenta valutazione dei rischi.
Significa che bisogna andare ben oltre l'individuazione di tutti quegli oggetti e metodi di lavoro che espongono i dipendenti al pericolo. Piuttosto, è bene comprendere e classificare i rischi, capire quanto sia probabile che un fatto dannoso si scateni e come si può intervenire per prevenirlo.
La valutazione dei rischi viene così definita nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Attraverso la valutazione dei rischi, i datori di lavoro possono non solo individuare le fonti di pericolo, ma anche conoscere le probabilità che questo accada e l'entità del danno che provocherebbe. Così, è possibile intervenire in modo che il rischio sia ridotto e le conseguenze contenute.
Calcolare un rischio
Non ci sono modalità precise e definite dal Testo Unico sulla sicurezza su come effettuare la valutazione. Tuttavia, il datore di lavoro si basa di solito su due parametri: probabilità e gravità degli eventi associati al rischio di cui si sta tenendo conto.
La funzione per il calcolo del rischio è quindi: Probabilità x Gravità. Come si conosce questa combinazione? Essenzialmente dai dati raccolti sugli infortuni. La gravità può essere lieve, media, grave o molto grave, mentre la probabilità può essere nulla o molto probabile, in base alla frequenza con cui si sono verificati i danni.
Da questo calcolo, risultano i livelli di rischio. Tutte le aziende sono obbligate a individuare un proprio livello di rischio, in quanto da questo dipendono le misure che si vanno ad attuare per ridurre l' esposizione ad un determinato fattore di rischio.
I livelli di rischio
Le fasce di rischio sono le seguenti:
Rischio molto basso, accettabile, dove non sono necessari interventi (i danni sono lievi e la probabilità è davvero bassa)
Rischio basso, insignificante, ovvero i pericoli potenziali sono controllabili e non hanno conseguenze gravi
Rischio medio, da tenere sotto controllo, in quanto serve una programmazione degli interventi da parte del datore di lavoro per il contenimento dei rischi
Rischio alto, non accettabile, che richiede interventi immediati per garantire sicurezza e qualità nel luogo di lavoro
Rischio molto alto, completamente inaccettabile, che richiede la sospensione immediata delle attività per non esporre i dipendenti a pericolo.
Conclusioni
Comprendere la differenza tra rischio e pericolo è fondamentale nelle aziende per evitare che accadano danni gravi che possono portare i lavoratori a soffrire di disabilità o, addirittura, di perdere la vita.
Le parole, nella Legge, sono molto importanti e servono a regolamentare ogni ambiente di lavoro. Ora che abbiamo compreso il significato di entrambe le parole, è importante capire come il risultato della valutazione dei vari rischi presenti in azienda influenzi gli interventi da apportare per tutelare i dipendenti.
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Scritto da Paolo Calderone
https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/
Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.
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