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Gli attestati dei corsi di formazione sono di proprietà del lavoratore o del datore di lavoro?

 

Molto spesso mi viene rivolta questa domanda dai lavoratori che hanno svolto dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro come ad esempio corsi antincendio o primo soccorso, che cambiano lavoro e quindi si dimettono dall'azienda nella quale hanno svolto i corsi.

La domanda è questa: 

“È un mio diritto ottenere la consegna degli attestati di formazione che ho conseguito in azienda?”.

Ovvero: “E’ obbligo del datore di lavoro rilasciarmi l'attestato conseguito?”.

E ancora: “di chi è la proprietà degli attestati? Del lavoratore o del datore di lavoro che ha pagato il corso?”.

 
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.


Attestato frequenza corso sicurezza sul lavoro

 

La proprietà degli attestati dei corsi di formazione sulla sicurezza

Partiamo da un punto certo che è fondamentale: l’attestato è nominale e fa riferimento al lavoratore, non al datore di lavoro. Ragion per cui, il rifiuto di consegna del certificato appare essere a tutti gli effetti una palese violazione dei diritti del lavoratore. Tuttavia, a causa di alcune lacune legislative, la questione non è così semplice nei contenuti, né lineare nel ragionamento.

Persino la presa di posizione del Garante della Privacy nel giugno del 2000, a favore del lavoratore, non può essere considerata in toto, ma in seguito vedremo che oggi non è più così, in quanto poggia su normative ormai vetuste e abrogate.

 

La normativa di riferimento 

Come certamente sapete, la normativa che regola tutto ciò che riguarda sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm. Eppure, nel testo in questione, si fatica a trovare un chiaro riferimento relativo alla obbligatorietà della consegna degli attestati (cosa che avviene, invece, per quanto riguarda ad esempio la cartella sanitaria relativa alla visita di medicina del lavoro).

Si è dovuto attendere il cosiddetto “Accordo Stato Regioni” del 2012 per un adeguamento del problema, nel quale però non si parla di “obbligo”, bensì di atto “opportuno”.

Pertanto “Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione dei lavoratori effettuata è opportuno venga rilasciata al dirigente, al preposto o al lavoratore” (pag. 17 Accordo del 25/07/12).

Siamo, perciò, di fronte ad un mero consiglio, piuttosto che ad un preciso dovere.

 

Dove nasce il problema: il libretto formativo del cittadino 

Il D.Lgs. 81 08 indica che “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione” siano registrate nel libretto formativo del cittadino, un libretto sconosciuto ai più.

Si tratta di un documento personale nel quale vengono registrate le competenze formali acquisite durante la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua, nonché le competenze non formali e informali.

Questo strumento raccoglie e documenta informazioni, dati e attestazioni riguardo esperienze maturate in vari ambiti – educativo/formativo, lavorativo, sociale, ricreativo, familiare – al fine di favorire una maggior occupabilità delle persone. Peccato che pochissime regioni (Toscana, Marche, Lazio e Puglia) vi abbiano aderito creando, di fatto, un buco legislativo importante che inficia la possibilità di ricorso in caso di contenzioso.

 

Allora è possibile o no fare valere il proprio diritto? 

Se si fa riferimento alla legislazione in materia di Sicurezza sul lavoro sembrerebbe di no. Infatti la carenza legislativa sorge proprio a causa dell’inesistenza del libretto formativo del cittadino.

Avendo concesso alle regioni la possibilità di non avvalersi di questo strumento, con eccessiva magnanimità a mio avviso, di fatto viene a cadere qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro. Infatti, nel Testo Unico è scritto: “Il datore di lavoro deve registrare le competenze acquisite dai lavoratori nel libretto formativo, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.

Per cui, dove non esiste il libretto, non esiste nemmeno l’obbligo. Oltretutto, non avendo previsto questa falla, non è stata pensata neppure l’eventuale relativa sanzione eludendo, di conseguenza, una qualsivoglia possibilità di ricorso. Sempre sul Testo Unico è scritto: “Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008”.

 

Ecco la soluzione al problema 

Se invece si fa riferimento alla normativa sulla Privacy si scopre che il nuovo GDPR ci offre un’ottima soluzione e forse l’unica, intervenendo in aiuto dei lavoratori che faticano ad ottenere dall’ ex datore di lavoro gli attestati di formazione conseguiti in azienda.

Dicevamo che ci viene in soccorso la Normativa sulla Privacy e per l’esattezza l’articolo 15 del GDPR.

Tutti gli attestati di formazione infatti contengono informazioni relative o riconducibili alle persone fisiche (cioè ai lavoratori) ricadono nella definizione di dato personale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR).

Ciò comporta che la normativa della privacy è assolutamente applicabile in questi casi e nella fattispecie sono applicabili tutti i diritti del lavoratore previsti dagli articoli 15-22 del GDPR. In particolare è applicabile per due motivi fondamentali che andiamo ad elencare:

  1. Il lavoratore ha diritto di accesso non solo ai dati identificativi, ma a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale”.
  2. Il datore di lavoro che pertanto è il titolare del trattamento “fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune”.

 

Come farsi consegnare dall’azienda copia dei propri attestati di formazione 

Il mio consiglio è il seguente.

Scrivete una mail al vostro ex datore di lavoro chiedendo di esercitare il diritto di accesso ai vostri dati, secondo quanto previsto dal GDPR.

Nel compilare tale richiesta è consigliabile utilizzare l’apposita modulistica prevista dal Garante.

 


Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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