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La valutazione dei rischi può essere delegata dal datore di lavoro?

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, pertanto delegare degli obblighi relativi alla sicurezza può essere una scelta strategica e necessaria per garantire una maggiore efficacia nell'affrontare gli aspetti legati alla sicurezza.

Il D.Lgs n 81 2008 dichiara che il datore di lavoro può esprimere la delega di funzioni, a patto che risulti da atto scritto recante data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni, comunque, non solleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità, principalmente quella di vigilanza. Scopriamo di più su quali sono gli obblighi del datore di lavoro, quali sono delegabili e quali no. Alla fine dell'articolo, se hai ulteriori dubbi o necessiti di un servizio come il supporto della redazione del DVR o l'assunzione di un medico competente, non esitare a contattare Global Medical Service.

  


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Obblighi del datore di lavoro non delegabili: l'elenco completo

Il datore di lavoro può ricorrere alla delega di funzioni, ma non per tutti i suoi obblighi. Infatti, tra quelli che non possono essere delegati ci sono:

  1. la valutazione di tutti i rischi DVR

  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Tutti gli altri obblighi del datore di lavoro possono essere delegati. Quali sono? A chi può delegarli? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

  

RSPP

 

Quali sono gli obblighi che il datore di lavoro può delegare?

Nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro vengono riportati tutti gli obblighi del datore di lavoro. A parte le due attività appena sottolineate, tutte le altre che spettano al titolare dell'azienda possono essere delegate.

Esse sono:

  1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo

  2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza

  3. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

  4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

  5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

  6. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

  7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto

  8. comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

  9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

  10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

  11. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

  12. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

  13. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

  14. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento DVR, anche su supporto informatico

  15. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

  16. comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni

  17. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

  18. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro

  19. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica

  20. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

  21. comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati

  22. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

     

A chi possono essere delegati gli obblighi del datore di lavoro?

Gli obblighi del datore di lavoro possono essere delegati a una persona specifica o a un gruppo di persone all'interno dell'organizzazione. La delega degli obblighi del datore di lavoro deve essere effettuata con cura e attenzione, assicurandosi che la persona o il gruppo designato abbia le competenze, le conoscenze e le risorse necessarie per svolgere efficacemente i compiti delegati. Inoltre, il datore di lavoro deve garantire che la delega non violi alcuna legge o regolamentazione e che non metta a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di solito, il soggetto delegato dal datore di lavoro è il dirigente. In alcuni casi, è possibile delegare gli obblighi del datore di lavoro a un consulente esterno o a un'agenzia specializzata. Tuttavia, anche in questo caso, il datore di lavoro rimane responsabile della conformità alle normative e alla sicurezza dei propri dipendenti.

Per maggiori informazioni o per accedere a uno dei nostri servizi e corsi di formazione per lavoratori a Milano e Melzo, non esitare a contattarci e seguici per ulteriori curiosità sul settore della sicurezza 

 

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Scritto da Paolo Calderone 

Paolo Calderone

Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, offro soluzioni di consulenza personalizzate alle aziende che vogliono tutelarsi contro le sanzioni previste dal vasto quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).  Potete contattarmi su LinkedIn per una consulenza personalizzata e per assicurarvi che la vostra azienda sia in linea con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Investire in sicurezza sul lavoro non solo protegge la vostra azienda, ma anche i vostri dipendenti e la vostra reputazione.


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