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Antincendio: i nuovi criteri del DM controlli

  

Il Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 (Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) impone nuove regole circa il controllo e la manutenzione degli impianti attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il Decreto propone una serie di modifiche all' articolo 6 e all'allegato II del Decreto del Ministro dell'Interno del 1 settembre 2021.

In questo articolo di Global Medical Service, vogliamo parlare delle modifiche al Decreto Controlli circa i Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questo interessa non solo i tecnici, ma anche il datore di lavoro che si deve occupare del controllo periodico della sicurezza antincendio e della formazione dei lavoratori.

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Cosa si intende con manutenzione degli impianti attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro?

All'interno dell'articolo 1 del Decreto Controlli contenente i criteri generali per il controllo della sicurezza antincendio, sono racchiuse delle definizioni utili per comprendere l'importanza di questa normativa e anche le sue modifiche.

Per Manutenzione si intende un'operazione o un intervento volto a mantenere i locali, le apparecchiature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio in condizioni efficienti e buone, in modo da ridurre i rischi a essi collegati.

Per Ispezione Periodica si intende un insieme di operazioni non eccedenti la frequenza specificata in regolamenti, norme, specifiche tecniche o manuali di uso e manutenzione, per verificare che i sistemi, le apparecchiature e altri sistemi di sicurezza antincendio funzionino completamente e correttamente.

Infine, la sorveglianza è un insieme di ispezioni visive progettate per verificare che sistemi, apparecchiature e altri sistemi di sicurezza antincendio siano di uso normale e non mostrino danni materiali visibili. La vigilanza può essere svolta da lavoratori che sono normalmente presenti sul luogo di lavoro dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Vediamo ora quali sono le modifiche al Decreto Controlli del 2021, entrate in vigore dal 25 settembre 2022.

  

Manutenzione impianti antincendio

 

Proroga al controllo e la manutenzione degli impianti attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Il Decreto 15 settembre 2022 apporta una modifica per quanto riguarda la qualificazione dei tecnici manutentori. Presso l' articolo 4 del Decreto Legislativo del 2021, si leggono i seguenti commi:

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati;
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Essi rimangono validi, tuttavia, viene modificata l' entrata in vigore degli stessi, soggetti a proroghe: se prima erano richiesti immediatamente al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ora "Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023" (art. 6, comma 1-bis del DM del settembre 2022).

   

Modifiche agli allegati

All' interno degli allegati sono indicati i Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).

Secondo il Decreto Controlli 2021, il tecnico manutentore qualificato è quella persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II. Essi sono: conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Egli, per ottenere i requisiti appena indicati, deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati nel comma successivo.

I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.

Mentre i compiti del tecnico manutentore qualificato indicati nel Decreto del Ministro dell'Interno del settembre 2021 rimangono invariati, cambiano i prospetti circa i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’ interno dei luoghi di lavoro.

 

Compiti del tecnico manutentore qualificato e contenuti minimi della sua formazione

I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate di seguito:

  • Eseguire i controlli documentali;

  • Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti; 

  • Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali; 

  • Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati; 

  • Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;

  • Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente; 

  • Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione; 

  • Coordinare e controllare l’attività di manutenzione.

I cambiamenti al Decreto Controlli per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio interessano i prospetti 3.8.1, 3.8.2, 3.14, rispettivamente Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato, su sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC), sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF) e, infine, sistemi a polvere.

 corso antincendio per manutentori

  

Formazione tecnico alla manutenzione su sistemi SENFC, SEFEC e SVOF

La formazione per il tecnico manutentore qualificato che opera su sistemi di sicurezza antincendio SENFC (sistemi di evacuazione naturali di fumo e calore) consiste in un corso teorico e pratico, rispettivamente di 16 e 8 ore. I temi trattati nel percorso teorico sono i seguenti:

  • regolamenti e norme tecniche per i SENFC

  • norme per la progettazione e l’installazione dei SENFC UNI 9494-1

  • norma per il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3

  • norme di prodotto per i componenti dei SENFC

  • manutenzione, ovvero sopralluogo di ispezione, stato generale dell’impianto, modalità per individuare eventuali non conformità di installazione, documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore, informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore;

  • manutenzione programmata, ovvero le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, i componenti e gli accessori dei SENFC, la verifica o sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità attraverso l’impiego delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche, le liste di riscontro;

  • analisi della documentazione a corredo di un sistema per lo smaltimento di fumo e calore e dei relativi componenti (dichiarazione/certificazione di corretta installazione e funzionamento su modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello);

  • PIN 2.4- DICH.IMP e modello PIN 2.5-CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione);

  • direttive e regolamenti UE applicabili;

  • informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

  • regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.

Durante il corso pratico, i tecnici sono tenuti a prendere in carico un SENFC, verificare la congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti. Inoltre, devono comprendere come procedere alla risoluzione, ai fini della programmazione del controllo periodico e della manutenzione, delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico del SENFC.

Viene poi insegnato come effettuare un controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema per l’evacuazione naturale di fumo e calore, come ripristinare i componenti di un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, verificare l'integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti, controllare la centrale di sorveglianza, con attivazione e gestione del sistema di evacuazione naturale di fumo e calore e verifica della programmazione e dell’esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell’attività protetta.

 

tecnico sictemi SENFC

 

Lo stesso programma è previsto per chi deve occuparsi di manutenzione e controlli su SEFFC e SVOF: la formazione è di 16 ore teoriche e 8 ore pratiche, con attenzione alle norme per la progettazione e l’installazione di SEFFC, UNI 9494-2:2017, di SVOF, prEN 12101-11, serie delle norme di prodotto per i componenti dei SEFFC, UNI EN 12101 e norma per il controllo e la manutenzione di un sistema di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3:2014.

La stessa durata interessa chi deve occuparsi di controllo e manutenzione di un sistema a polvere: la parte teorica, di 16 ore, interessa le norme tecniche (norma per la progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi a polvere UNI EN 12416- 2, requisiti e i metodi di prova per i componenti dei sistemi a polvere UNI EN 12416-1, valutazione della qualità delle polveri UNI EN 615) e quelle di ispezione.

La parte pratica, di 8 ore, si concentra sul controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema a polvere, ma anche della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema a polvere, sulle modalità di ripristino o sostituzione dei componenti, sull'utilizzo pratico della strumentazione, sulla verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

 

Conclusioni

In questo articolo abbiamo avuto modo di scoprire le novità che hanno interessato il Decreto Controlli 2021. L'entrata in vigore di questa normativa è avvenuta lo stesso anno, in Gazzetta ufficiale n 224. Tuttavia, per la prevenzione incendi e la tutela dei lavoratori, è bene intervenire di frequente, in base alle esigenze, per migliorare sempre di più le condizioni nei luoghi di lavoro.

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Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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