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Basta la non idoneità per licenziare il lavoratore?

La Corte di Cassazione ha stabilito che la non idoneità del dipendente alla mansione non è sufficiente al Datore di lavoro per procedere al licenziamento.

Che succede se il referto del medico aziendale dovesse dichiarare un dipendente inadatto fisicamente a determinate mansioni?

Potrebbe l’azienda, solo sulla scorta di tale certificazione, licenziarlo qualora non sia possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni?

La risposta è no

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione infatti, il referto del medico aziendale non basta a dimostrare l’inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni: pertanto non si prefigura il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Che cos’è la visita di medicina del lavoro?

Il DL, essendo responsabile della tutela della salute psicofisica dei propri dipendenti, ha l’obbligo di far sottoporre a visita medica periodica determinate categorie di lavoratori maggiormente esposti a rischio.

Le visite sono volte a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità alla mansione specifica cui sono adibiti.

La legge impone l’obbligo della visita in questi specifici casi:

  • in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
  • prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
  • periodicamente, di norma una volta l’anno, oppure con cadenza diversa se prevista dalla relativa normativa o se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  • in occasione del cambio di mansione;
  • su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
  • prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.

L’esito della visita medica

La visita del medico competente può concludersi con due tipi di giudizi relativi alla mansione specifica:

Nel caso di inidoneità permanente, l’azienda deve tentare di adibire il dipendente a mansioni diverse, in modo da reimpiegarlo nel circolo produttivo e non fargli perdere il posto. Ma se ciò non dovesse essere possibile (perché, magari, non ci sono altre mansioni o quelle disponibili sono già tutte occupate) non c’è altra strada che il licenziamento.

Non basta la visita medica per il licenziamento

La Cassazione ritiene che, in presenza di una contestazione del lavoratore sull’esito della visita medica aziendale e del relativo referto, il DL non può procedere al licenziamento, ma deve valutare anche ulteriori prove, ivi compresa la possibilità di sottoporre il dipendente a un successivo esame specialistico.

Nel caso di specie i giudici hanno condannato il datore a reintegrare un dipendente ritenendo non sufficiente, come prova per giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il referto redatto dal medico aziendale.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 6291 del 10 marzo 2017


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