Bonus 110%: la sicurezza nei cantieri domestici
La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede, obblighi specifici, quando si esegue la ristrutturazione di un immobile. Nei cantieri domestici il proprietario di casa è considerato committente privato.
Il cantiere privato o domestico
In questo di incentivi e le agevolazioni, come ad esempio il Superbonus 110%, molti proprietari di immobili hanno deciso di intraprendere operazioni di ristrutturazione di casa.
In questo caso si parla appunto di cantieri domestici. Questi cantieri anche detti privati, richiedono degli adempimenti dal punto di vista tecnico-amministrativo e delle responsabilità per il proprietario, tra cui gli obblighi e le responsabilità per la sicurezza sul lavoro previste dal Testo unico sulla sicurezza il famoso D. lgs 81 del 2008.
Il committente privato
Vediamo nello specifico chi è il committente privato.
Il Committente, ai sensi del Testo Unico per la Sicurezza è il soggetto detentore del potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati gli interventi di ristrutturazione o costruzione.
Il committente privato può essere una persona fisica, come il proprietario di casa, o una persona giuridica, come nel caso di un condominio.
Le responsabilità del committente privato
Quando i lavori sono commissionati da un committente privato si pensa erroneamente che il proprietario di casa abbia alcuna responsabilità relativamente all’attività del cantiere. Al contrario invece, inadempienze, irregolarità o infortuni, possono causare pesanti sanzioni amministrative e responsabilità civili e penali, così come per le altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza.
Gli obblighi del committente privato
Il proprietario di casa deve sempre:
- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza
- programmare misure di prevenzione tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente casalingo e dell’organizzazione del lavoro
- eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi alla fonte
- sostituire eventuali fonti di pericolo
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi affidatari dell’opera di ristrutturazione.
Al punto 1 dell’allegato XVII al D. lgs 81/2008 sono indicati i documenti che il committente deve richiedere all'impresa che ha incaricato di eseguire i lavori.
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- documento di valutazione dei rischi
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- documentazione attestante nomina e formazione delle figure principali della sicurezza sul lavoro
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
- documento di regolarità contributiva o DURC in corso di validitÃ
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
Inoltre, prima dell’inizio dei lavori si dovranno richiedere anche il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e il documento attestante la Denuncia dei lavori fatta dai Datori di lavoro all’INAIL.
Anche in caso di subappalto si ha l'obbligo di verificare tale documentazione anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
Gli obblighi se si afrfida il lavoro a lavoratori autonomi
Se ci si rivolge al lavoratore autonomo, il committente proprietario di casa deve verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore.
Infatti secondo quanto stabilito ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 90 e del punto 2 dell’Allegato XVII.
Pertanto deve richiedere copia di:
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati dei corsi formazione svolti
- certificato di idoneità sanitaria
- documento di regolarità contributiva o DURC in corso di validità .
La responsabilità derivante da infortunio
Il committente sia che si tratti di lavori svolti in economia o meno, è il Responsabile dei Lavori, e di conseguenza su di lui ricadranno tutte le responsabilità derivanti dal verificarsi di un eventuale infortunio all’interno del cantiere privato o domestico.
In casi del genere, la responsabilità può essere di due tipi:
1. in primo luogo, una responsabilità di tipo civile, da cui conseguirà l’obbligo per il committente privato di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale all’infortunato
2. in secondo luogo, una responsabilità di tipo penale ai sensi della quale al padrone di casa sono imputabili reati di lesioni o, se l’incidente causa la morte di un operaio, di omicidio colposo.
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