Che cos'è un rischio da interferenza
Per capire cosa sia una interferenza lavorativa, è possibile consultare la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), in cui è espresso che:
“si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”.
Esempi di rischi da interferenza
Nel suddetto documento sono elencati degli esempi di rischi da interferenza che potrebbero essere presenti nel DUVRI:
- “immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.
Inoltre si possono dividere in:
- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore:
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore)”.
Quando non si tratta di da interferenza
La Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 esclude la possibilità di rischi da interferenza in determinati casi:
- la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri” (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC);
- i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per ‘interno’ tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale”.
Si sottolinea che:
“si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa”.
Scritto da Paolo Calderone
https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/
Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.
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