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Scopri come calcolare i costi della sicurezza nei cantieri edili

 

I cantieri edili possono essere luoghi pericolosi per i lavoratori, con rischi di infortuni e incidenti che possono essere evitati con una buona pianificazione e gestione della sicurezza. Il settore dell'edilizia è infatti tra quelli che riportano il maggiore numero di denunce ogni anno per via degli infortuni, molti dei quali gravi o fatali.

L'argomento dei costi della sicurezza nei cantieri è molto dibattuto, in quanto molti proprietari di cantieri edili sono preoccupati per i costi associati all'implementazione di misure di sicurezza, temendo che queste possano far aumentare il budget del progetto. La questione gira quindi intorno alla gestione dei costi, se siano sempre necessari o dettati dalla burocrazia, se possano prevenire un incidente oppure no.

Affrontiamo l'argomento in questo articolo di Global Medical Service, azienda lombarda che da più di vent'anni si occupa di servizi di consulenza relativi alla salute, sicurezza e medicina del lavoro, erogando al contempo corsi di formazione certificati a Milano e Melzo. Non esitare a contattarci per maggiori informazioni o per ottenere un preventivo senza impegno.

Ma ora, vediamo quali sono e come calcolare i costi della sicurezza nei cantieri.

 

Costi sicurezza sul lavoro

 

Cosa sono i costi della sicurezza e coordinamento e come si gestiscono?

Il tema dei costi della sicurezza e coordinamento in cantiere è annoso e non semplice da gestire per via della presenza di una normativa non del tutto chiara e perlopiù contraddittoria. Si tratta però di qualcosa di inevitabile in quanto tema strettamente legato al diritto fondamentale della salute e quindi inderogabile.

Organizzare i cantieri in modo che siano sicuri richiede dei costi che devono essere pianificati in anticipo. Essi sono compresi nell’importo totale dei lavori e non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Secondo la Legge, dunque, è necessario distinguerli dai costi di realizzazione dell’opera (o costi di produzione), determinati dal progettista attraverso l’indicazione dei prezzi unitari o di un prezzo a corpo.

Tra questi, dobbiamo innanzitutto considerare il costo degli interventi ingegneristici.

Nel caso di opere pubbliche, il costo complessivo di un intervento edilizio o ingegneristico viene presentato in un quadro economico secondo la scomposizione di varie voci: somme a disposizione della stazione appaltante, forfettario, personalizzazione, economia, consulenze, pubblicità, perizie, imposta.

A causa della necessità di precisione a livello progettuale, il quadro economico doveva essere preparato sia nel progetto definitivo che nel progetto esecutivo. La determinazione del numero delle opere impone al progettista di analizzare nel dettaglio il prezzo unitario di ogni pezzo previsto nel progetto. A tale scopo si utilizzano prezzi base comprensivi di manodopera, materiali, noleggio e trasporto. A partire dal prezzo base, vengono calcolati i prezzi unitari.

 

Stima dei costi della sicurezza, la normativa

La stima dei costi per la sicurezza è un obbligo normativo sin dal D.Lgs. 494/96 nella sua forma originaria. La legislazione prevede che le stime dei costi per l'attuazione delle sue misure siano incluse nel PSC, piano di sicurezza e coordinamento.

Oggi il D.Lgs. 494/96 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/08, noto come Legge Omnibus sulla Sicurezza sul Lavoro. In particolare, vale la pena rivedere l'articolo 100 per capire cosa deve essere incluso in un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per quanto riguarda i preventivi di spesa.

Il PSC è il documento base per la valutazione dei rischi presenti in un cantiere edile e la determinazione delle adeguate misure di sicurezza

Tra i minimi richiesti dalla legge per essere inclusi in questo documento ci sono le stime dei costi di sicurezza. Il piano deve contenere i preventivi di spesa di cui al punto 4 dell'Allegato XV del Decreto stesso. L'allegato XV del decreto-legge 81/2008 recita:

Il  piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità  dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a  prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi  particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é  corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola  tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del  piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.

 

Chi deve occuparsi della stima dei costi della sicurezza

Colui che si occupa della stima dei costi della sicurezza e della distinzione tra costi di produzione e costi per la sicurezza è il coordinatore per la progettazione.

 

Contenuti del PSC

Sia per gli appalti pubblici sia per gli appalti privati, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a:

  • apprestamenti previsti nel PSC;

  • misure preventive e protettive;

  • dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

  • impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;

  • mezzi e servizi di protezione collettiva;

  • eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

  • procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

  • gli eventuali interventi necessari allo spostamento spaziale o temporale del processo di messa in sicurezza e disturbo

  • Misure coordinate relative all'uso comune di prontezza, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

    Inoltre, si precisa che i preventivi di spesa “devono essere congrui, analizzati per singoli articoli (alla rinfusa o a metro), con riferimento a listini standard o specializzati, ovvero basati su listini ufficiali o listini in vigore nel territorio interessato, ovvero basato sulla sicurezza delle misure del cliente. Se un listino prezzi non è applicabile o disponibile, si fa riferimento a un'analisi completa dei costi derivata da ricerche di mercato". Non dimenticare che le singole voci di questi costi di sicurezza "devono essere calcolate tenendo conto del costo di utilizzo del sito in questione, che comprende: installazione e successivo smontaggio; eventuali manutenzioni; Ammortamento".

 

Cosa non rientra nei costi della sicurezza

Non dovrebbero essere inclusi nelle stime dei costi di sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, secondo la legge, perché sono pagati nel prezzo del progetto:

- DPI costituenti la normale dotazione personale del lavoratore (casco, auricolari, occhiali, mascherina antipolvere, guanti, scarpe, indumenti, ecc.);

- sessioni di informazione e formazione fornite dai datori di lavoro ai lavoratori;

- monitoraggio sanitario;

- redazione del piano operativo di sicurezza;

Inoltre, non è opportuno includere nella stima dei costi della sicurezza i costi per i quali la quota imputabile alla sicurezza e quella imputabile alla produzione sono praticamente inscindibili e/o indistinguibili. È il caso dei costi correlati alle dotazioni di sicurezza di macchine e attrezzature.

 

Come effettuare il calcolo relativo ai costi della sicurezza

Come si stabiliscono i costi della sicurezza rientranti nei piani di sicurezza?

listini prezzi ufficiali variano in base alla regione e indicano i processi e le risorse necessarie per garantire un cantiere sicuro. Questi documenti sono fondamentali per creare omogeneità tra i progettisti che forniscono preventivi di spesa da inserire nel PSC. L'utilità dei preventivi PSC e sicurezza è quella di garantire un adeguato livello di sicurezza e sanificazione in cantiere, ma anche di determinare i costi che devono essere corrisposti all'impresa appaltatrice per l'attuazione di tali disposizioni.

In merito, la Legge vigente riporta che la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

Per saperne di più su questo argomento, visita i nostri servizi di valutazione dei rischi per cantieri  o i corsi di formazione per lavoratori a Milano e Melzo, non esitare a visitare il nostro sito e a contattarci.

Per info chiamaci allo 02.41.22.561


Scritto da Paolo Calderone 

Paolo Calderone

Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, offro soluzioni di consulenza personalizzate alle aziende che vogliono tutelarsi contro le sanzioni previste dal vasto quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).  Potete contattarmi su LinkedIn per una consulenza personalizzata e per assicurarvi che la vostra azienda sia in linea con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Investire in sicurezza sul lavoro non solo protegge la vostra azienda, ma anche i vostri dipendenti e la vostra reputazione.


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