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Elezione RLS: le regole per eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tra gli adempimenti che le aziende devono rispettare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, c'è la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Chi è questa figura professionale? A cosa serve? Chi lo elegge?

Il RLS è colui che garantisce la partecipazione di ogni singolo lavoratore alle attività di contenimento del rischio presente nel luogo in cui lavora.

Lo vedremo meglio in questo articolo.

 

Elezione RLS

 

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

La definizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è contenuta nel Decreto Legge 626/94. 

Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.

Ci sono poi altre indicazioni circa il ruolo di RLS e la sua elezione, in particolare negli articoli 48 e 49 del D.Lgs 81/08.

Questa figura è stata a lungo dibattuta, in quanto era già prevista nello Statuto dei Lavoratori del 1970, ma è stata riconosciuta solo di recente tra i responsabili della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, si è rivelata molto importante, in quanto funge da intermediario tra il comitato di sicurezza e i lavoratori.

Grazie al RLS, anche i lavoratori possono partecipare al miglioramento delle loro condizioni in azienda e denunciare la potenziale inefficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.

 

Responsabilità del datore di lavoro nella nomina del RLS

La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro non è tra gli obblighi del datore di lavoro. E' vero che tutte le aziende o unità produttive devono averne almeno uno, tranne nel caso di poche eccezioni, come nelle aziende a conduzione famigliari. Tuttavia, l' elezione avviene per mano dei lavoratori.

Il datore ha però un'altra serie di compiti nei confronti di questa figura professionale: deve consegnargli il documento di valutazione dei rischi, oltre che occuparsi della sua formazione. Deve poi accogliere le comunicazione del RLS circa le condizioni in azienda per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori.

I datori di lavoro sono sanzionabili solo nel caso in cui non richiedano, in forma scritta e dandone evidenza, la comunicazione del nominativo del RLS. Se invece la richiesta viene effettuata, ma i lavoratori non rispondono, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno.

 

Come funziona l' elezione dei rappresentanti dei lavoratori

La nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avviene, come già detto, indipendentemente dal capo dell' azienda. Egli è designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (se le aziende o unità produttive in questione presentano o fino a 15 dipendenti). In questa fase, il datore non ha alcun titolo decisionale.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di operatività retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

I dipendenti si riuniscono ed eleggono un collega interno all'azienda. Devono poi stilare un documento in cui si indica il RLS eletto o designato.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori RLS è:

  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Se l'elezione del RLS o la comunicazione della nomina non avvengono, l'INAIL assegna un RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

 

Cosa fa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Nel Decreto Legislativo 81/08 sono indicati i compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS. Essi sono:

  • accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per verificare le condizioni
  • partecipare alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
  • partecipare all'elezione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
  • organizzare la formazione dei lavoratori
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
  • ricevere una formazione adeguata
  • promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle strategie di protezione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  • formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipare alla riunione periodica insieme al datore di lavoro, agli addetti alla lotta agli incendi e al primo soccorso e al medico competente
  • fare proposte in merito alla attività di contenimento dei rischi
  • avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
  • fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le strategie di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Formazione del RLS

La partecipazione a corsi di formazione per RLS è obbligatoria. Inoltre, essa deve essere periodicamente ripetuta nel caso in cui siano mutati i rischi in azienda e svolta in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l'orario di attività lavorativa e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

Secondo l'art. 37, comma 11 D. Lgs. 81/2008, il RLS deve formarsi per 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e 20 su quelli generici. La contrattazione collettiva nazionale prevede altresì l'obbligo di aggiornamento periodico dell'RLS: i corsi durano 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

 

Conclusioni

In questo articolo abbiamo ripreso il discorso sul RLS. Ci sono tante informazioni che bisogna conoscere circa questo ruolo fondamentale, spesso sottovalutato. In ambito di salute e sicurezza nelle aziende è un diritto di tutti i lavoratori. Per questo è bene prestare attenzione alla sua elezione e alla sua formazione.

Egli è uno strumento in più di tutela della sicurezza all' interno di un'attività.

Nel caso in cui necessitassi di maggiori informazioni circa le funzioni del RLS e la sua formazione in materia di sicurezza nelle aziende, non esitare a contattarci. Ti invitiamo anche a seguire il nostro blog per non perderti l'uscita di sempre nuovi articoli sulla legge circa la sicurezza sul lavoro.

 


Scritto da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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