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Le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio da covid 19

La recente pandemia di covid 19 ha rimesso in discussione le responsabilità del datore di lavoro. Sono stati aggiunti nuovi obblighi per contenere i contagi ed evitare che il virus si diffonda dentro e fuori dalle aziende. Le discussioni su questo argomento ovviamente non sono mancate, non solo per via dell'incertezza che vige ancora intorno al virus, ma anche in quanto non è chiaro perché in alcuni casi sia riconosciuta responsabilità penale del datore e anche civile.

La domanda che sorge sempre spontanea è: se la contrazione del virus avviene fuori dal perimetro aziendale e non mentre il dipendente sta effettuando delle commissioni lavorative, come si stabilisce che la colpa sia a carico del capo dell'azienda? Certo, se quest'ultimo non rispetta le regole imposte dalla normativa siamo davanti a gravi negligenze.

Tuttavia, ancora si è in cerca di regole più trasparenti per non puntare il dito contro figure che non sono responsabili dei contagi. Ne parleremo meglio nelle prossime righe.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro?

 

Datore di lavoro

 

Datori di lavoro e contagio da covid-19

Il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di valutare i rischi presenti nella sua azienda e di adottare le misure di sicurezza adatte alle mansioni svolte per tutelare la salute del lavoratore (art. 2087 c.c). L'obiettivo è quello di mantenere l'integrità dei lavoratori ed evitare infortuni sul lavoro o malattie.

In questo senso, il covid 19 è da considerare come un rischio, in quanto rientra tra quelle che il D.Lgs 81/08 indica come malattie infettive e parassitarie.

L'emergenza Coronavirus ha certamente scatenato la preoccupazione dei principali organi governativi che sono subito intervenuti per trovare delle soluzioni alla diffusione del virus. Non sono stati pochi i tentativi di prevenzione e ancora oggi le norme sono in continua evoluzione in base alla situazione corrente.

Le norme che maggiormente affrontano la responsabilità del datore di lavoro per il contrasto del rischio di contrarre il coronavirus sono: il Decreto Cura Italia del 2020, in particolare l'articolo 42, comma 2, il Protocollo di sicurezza anti-contagio del 14 maggio 2020, il Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, il famoso Decreto Liquidità e, infine, la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 e quella del n. 22 del 20 maggio 2020.

 

Il contagio da Coronavirus fa parte degli infortuni sul lavoro

La Circolare Inail n. 13/2020 ha riconosciuto la malattia da Coronavirus come un infortunio sul lavoro. Tuttavia, il Covid 19 ha delle peculiarità rispetto ad altre malattie che si possono contrarre nei luoghi di lavoro. Infatti, non si sa esattamente da dove cominci il contagio. Un lavoratore potrebbe contrarre il virus da un parente a casa o in un luogo pubblico fuori dal luogo di lavoro.

Tuttavia, vista la situazione a livello globale, anche il virus covid 19 è considerato un infortunio sul lavoro e va trattato come tale.

Per ovviare a questa peculiarità del Coronavirus, l'INAIL ha diviso i lavoratori in due categorie: lavoratori esposti ad elevato rischio sanitario (operatori sanitari, medici, infermieri, ma anche quelli che operano a stretto contatto con il pubblico come cassieri, commessi, addetti al front office ecc.) e tutti gli altri lavoratori. Per la prima categoria il rischio professionale è ben manifesto e quindi viene individuato mediante l’applicazione del principio di presunzione semplice di origine professionale, in quanto il pericolo di contagio è elevato. Nel secondo caso, invece, le cose si complicano un po'.

Per la seconda categoria di lavoratori non è semplice individuare il legame tra contagio e attività lavorativa, quindi bisogna approfondire la mappatura delle attività del lavoratore per cercare di risalire alla fonte del virus.

L'infezione da Coronavirus è una malattia infettiva e quindi meritevole di copertura INAIL.

 

Assicurazione e Coronavirus

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato pericolo di contrarre il virus, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contrazione della malattia possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza (...) Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.

In questi casi, la copertura assicurativa è garantita, mentre negli altri i dipendenti devono dimostrare che il virus è stato contratto mentre operavano nell' organizzazione di cui il datore è responsabile. Questo vale anche se l'evento accade mentre il dipendente si sta recando in azienda o sta effettuando delle commissioni lavorative, un po' come vale per gli incidenti che avvengono durante i tragitti casa/luogo lavorativo.

 

Come effettuare il contrasto e il contenimento del virus

Nell'articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 si possono leggere le direttive per contenere i contagi da Coronavirus nel luogo di lavoro. Questo Decreto Legge illustra il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del Covid-19 nei posti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha responsabilità civile e penale nel caso in cui si presenti il contagio da covid e non siano state osservate le normative necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori. Ovviamente, la responsabilità penale e civile va comprovata. Infatti, le modalità di contagio sono numerose e potrebbero non essere legate al ruolo svolto dal datore di lavoro.

Questa figura ha la responsabilità di adottare delle misure antinfortunistiche per garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare:

  • informare il lavoratore circa i rischi presenti sul luogo di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità

  • fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale

  • controllare che i dispositivi di protezione individuale siano utilizzati correttamente

  • rilevare la temperatura corporea all'ingresso del posto di lavoro

  • controllare il Green Pass

  • ove possibile, il datore di lavoro dovrà agevolare il lavoro da remoto ed evitare che i dipendenti si spostino troppo incontrando potenziali fonti di contagio

  • mettere in pratica buone norme di sorveglianza sanitaria in caso di contagio

  • disporre delle misure per sanificare e igienizzare gli ambienti di lavoro.

Inoltre, in caso di dipendenti affetti da Covid 19, il datore di lavoro ha l'obbligo di segnalare i casi alle autorità competenti.

 

Inadempimento dell'obbligo di sicurezza

Come già detto, il datore di lavoro ha responsabilità penale e civile in caso di inadempimenti in materia di sicurezza nei luoghi dove si svolge la prestazione lavorativa.

Quindi, questa figura, non solo rischia pesanti sanzioni, ma anche sanzioni di carattere speciale introdotte di recente. La motivazione è la mancata adozione delle misure per tutelare la salute dei dipendenti.

Il motivo è semplice: la tutela dei dipendenti è un obbligo giuridico previsto dalla legge, ma si tratta anche di un dovere morale di rispettare e far rispettare le norme dettate dall' ordinamento. Se un datore di lavoro espone i dipendenti al rischio di contrazione del Coronavirus, allora sta violando gli articoli 589 e 590 del Codice Penale, in quanto viola le norme antinfortunistiche.

Nonostante sia difficile decretare se il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro, (spetta al pubblico ministero provare il nesso di causalità tra la negligenza del datore di lavoro e la malattia del dipendente) comunque il datore di lavoro, poiché ha la responsabilità di tutelare l'integrità dei suoi dipendenti, se non osserva le normative in vigore circa la prevenzione della diffusione del Covid, vede gravare su di sé la responsabilità civile o penale.

Si tratta di un reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. La responsabilità datoriale è penale e deve rispondere a reato di lesioni di cui all’art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora alla contrazione della malattia sia seguita la morte e siano evidenti le violazioni delle normative antinfortunistiche.

 

Conclusione

E' evidente che, a due anni dal primo caso di Coronavirus in Italia, ancora alcuni dettagli siano un po' confusi circa la malattia. Il datore di lavoro è sicuramente colui che deve occuparsi della salute dei suoi operatori e impiegati, ma è necessario stabilire in modo più ampio e sistematico dove sia il limite tra una malattia contratta fuori dall'ambiente dove lavorano e la responsabilità in capo al datore.

Ovviamente questo limite è più facile da individuare nelle aziende dove vi è elevato rischio di contagio. Diverso è il discorso per quei dipendenti che non sono a stretto contatto con il pubblico. Diciamo che in qualsiasi impresa è possibile che il lavoratore contragga il virus in posti che non sono quelli lavorativi e che quindi in questi casi non sia possibile parlare di infortunio in ambito lavorativo.

Il datore di lavoro in questa evenienza non può essere accusato di nulla. Servono dunque maggiori tutele certamente per gli impiegati, ma anche per i loro responsabili. E' bene, ancora una volta in questa situazione di emergenza, effettuare una riflessione in modo sistematico sull'effettivo ruolo del datore e sulla questione delle sue mansioni.

Continua a seguire il nostro blog per maggiori informazioni sul tema della sicurezza in azienda.

 


Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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