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La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Che formazione deve fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Gli articolo 37 e 50 comma 1 del TESTO UNICO sulla sicurezza stabiliscono l’obbligo di formazione di base per chi venga eletto RLS della propria azienda e che questa formazione sia molto particolare ed adeguata ma soprattutto tenga conto, sia di informazioni di carattere generale, sia sui rischi specifici rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

È per questo motivo che il corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, affinchè il RLS sia in grado di assolvere i seguenti compiti e attribuzioni previste:

  • raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
  • essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
  • essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori
  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
  • proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

È possibile svolgere la formazione RLS in e-learning?

Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione base per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza, tranne che in alcuni casi.

ATTENZIONE: modalità di erogazione della formazione ai RLS

La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinata dall'articolo 37, comma 11 del Decreto legislativo 81/2008 in cui è previsto che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha specificato che per i corsi per RLS la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro che desidera acquistare un corso di formazione per RLS in modalità e-learning, deve quindi preventivamente verificare se tali corsi sono previsti, non previsti o vietati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda. Se previsti, il datore di lavoro deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Da chi viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il RLS viene eletto secondo queste modalità:

  • nelle aziende fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
  • nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

Quanti RLS si possono avere in azienda

Il numero dei RLS varia in base alle dimensioni dell’azienda:

  • 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori,
  • 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori
  • 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.

Che aggiornamento deve fare il RLS?

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha l'obbligo di aggiornamento periodico annuale fissando la durata minima del corso in:

  • 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
  • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
  • per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori non è obbligatorio ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi.

Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.


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