Il Medico Competente Coordinatore
A volte organizzare la sorveglianza sanitaria di una società che abbia più unità produttive dislocate sul territorio nazionale può essere molto difficile. Infatti trovare un Medico Competente che si accolli l'onere di gestirla per tutti i dipendenti delle varie sedi è alquanto improbabile. Spesso per il Datore di lavoro sorge la necessità di nominare medici competenti diversi per le diverse sedi produttive.
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- Cosa dice la normativa
- Chi è il Medico Coordinatore?
- E' obbligatorio nominare il medico coordinatore?
- Funzione e compiti del medico coordinatore
- Quali sono gli obblighi dei singoli Medici Competenti in caso di nomina di più medici competenti ?
- I casi in cui possono essere nominati più Medici Competenti e il Medico Coordinatore
- I punti critici
- E' obbligatorio consultare l'RLS?
Cosa dice la normativa
Il Decreto Legislativo 81/08 nell’ art. 39, comma 6 prevede che, "Nei casi in cui vi siano aziende con più unità produttive o gruppi di imprese, oppure semplicemente nei casi in cui se ne evidenzi la necessità, che il datore di lavoro nomini un medico coordinatore, che coordini più medici competenti, operanti nelle varie unità produttive."
Pertanto, nonostante lo stesso Testo Unico obblighi il datore di lavoro a nominare il "Medico Competente" inteso come singolo, concede anche la possibilità di nominare più medici competenti a patto che il Datore di lavoro individui tra loro un coordinatore, rendendo di fatto obbligatoria la nomina di "Medico Coordinatore".
Vediamo adesso quali sono i casi in cui è prevista la nomina di un Medico Coordinatore.
Chi è il Medico Coordinatore?
Il medico coordinatore è dunque un medico competente avente l'incarico di coordinare gli ulteriori medici del lavoro che operano la sorveglianza sanitaria nelle altre imprese del gruppo.
E' obbligatorio nominare il medico coordinatore?
La nomina del medico competente coordinatore da parte del datore di lavoro è obbligatoria e nel caso di omessa nomina la sanzione prevede l'arresto o l'ammenda per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a, che prevede la nomina di un solo medico competente.
L'eccezione prevista dall'art. 39 comma 6 opera lecitamente solo se si rispetta l'obbligo che prevede di individuare con atto scritto del datore di lavoro o del suo delegato il medico competente coordinatore.
Funzione e compiti del medico coordinatore
Vediamo adesso come sono ripartite le funzioni e i compiti in base alle responsabilità delle singole figure nello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria :
Il Medico Coordinatore :
- riveste il ruolo di raccordo organizzativo con i medici competenti delle altre sedi.
- detta i criteri omogenei di definizione e applicazione dei protocolli sanitari, delle procedure e degli strumenti operativi.
- coordina l’attività dei Medici Competenti individuati dal Datore di Lavoro nelle varie aree di assegnazione nel rispetto delle loro prerogative fissate dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
- cura con i singoli Medici Competenti la redazione della comunicazione ex art. 25 comma 1 lettera i del D.Lgs. 81/2008, da effettuare in occasione della riunione periodica di cui all’art.35, sulla base delle singole analoghe comunicazioni elaborate da parte di ciascun Medico Competente.
- rappresenta la figura di coordinatore scientifico per la risoluzione di problematiche complesse,
- è il riferimento per la comunicazione di istanze di carattere sanitario al datore di lavoro.
Importante ricordare che il coordinatore, pur svolgendo compiti di supervisione, non può sostituirsi ai medici coordinati nello svolgimento delle loro funzioni pertanto non risponde del loro operato.
Quali sono gli obblighi dei singoli Medici Competenti in caso di nomina di più medici competenti ?
Bisogna precisare che “nel caso di nomina di più medici competenti esiste una responsabilità concorrente in relazione agli obblighi definiti dalla norma."
In particolare è necessaria la collaborazione del medico competente, che effettua la sorveglianza sanitaria, anche per la valutazione dei rischi e la visita dei luoghi di lavoro in relazione ai lavoratori controllati.
Non è possibile far effettuare le visite mediche a soggetti diversi dal medico competente (Verbale del 12 aprile 2010 relativo all’incontro della Procura di Torino con gli operatori ASL in merito al raccordo e alle interpretazioni delle norme del Testo Unico così come modificato ed integrato dal decreto correttivo 106/2009).
Inoltre la Regione Piemonte chiarisce che “nel momento in cui siano presenti più Medici Competenti ed uno di questi sia stato nominato coordinatore, emerge in modo chiaro ed indiscutibile che gli obblighi in capo ai singoli medici, comunque, non possono che essere quelli richiamati dall’articolo 25 D.lgs.81/08.
Nello specifico,rivestono particolare importanza la partecipazione alla valutazione dei rischi […] e la visita annuale ai luoghi di lavoro […], in quanto parti essenziali del processo di acquisizione, da parte del Medico Competente, delle informazioni indispensabili per la formulazione del giudizio di idoneità di cui all’art. 41, insieme ovviamente agli elementi acquisiti con la sorveglianza sanitaria.”
Con particolare riferimento proprio a questa, poi, “la responsabilità del rispetto dei dettami normativi relativi al protocollo di sorveglianza sanitaria non può che essere posta in capo al medico competente, coordinatore o meno, non fa differenza, che ha effettuato la stessa sorveglianza.”
Per quanto riguarda le competenze “qualora in una stessa azienda la nomina del medico competente venga differenziata sulla base, ad esempio, di reparti diversi, gli obblighi si intenderanno assolti allorquando gli stessi saranno adempiuti per i reparti per cui è stata accettata la nomina stessa.” (Regione Piemonte-Direzione Sanità)
I casi in cui possono essere nominati più Medici Competenti e il Medico Coordinatore
Un verbale del Dipartimento di Prevenzione di Firenze che si sviluppa a proposito della “possibilità di nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento” definisce che “tale opportunità può essere utilizzata dal datore di lavoro esclusivamente nei seguenti casi:
- esistenza di gruppi di imprese che fanno capo allo stesso datore di lavoro
- aziende con più unità produttive
- nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità specificandone le motivazioni”.
sottolinea inoltre che “i medici competenti incaricati non possono operare in maniera indifferenziata ma ciascuno di essi deve farsi carico di tutti gli adempimenti previsti a carico del medico competente per un determinato ambito produttivo (unità produttiva, reparto, cantiere, ecc) dalla collaborazione alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, all’informazione, alla partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza, alla collaborazione per l’adozione delle misure di primo soccorso ecc.”
Per assicurarsi una migliore organizzazione e coordinamento, quindi, “l’ambito di competenza di ciascun medico deve essere specificato in maniera documentata al momento del conferimento dell’incarico.
Possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica.” (Allegato al Verbale della riunione del 20 aprile 2010 dell’Articolazione PISLL ex art.67 L.R. 40/2005 a Firenze.)
I punti critici
L’esercizio delle funzioni di cui sopra non è per niente facile, proprio perché non precisate da norme o regolamenti più o meno cogenti.
I punti più critici risultano essere:
- Il MCC non ha alcun potere gerarchico sui MC, che mantengono tutte le proprie prerogative con le relative responsabilità personali. Spesso è molto difficile semplicemente proporre documenti, comportamenti o iniziative che non hanno alcun potere cogente, essendo il MC libero di decidere in scienza e coscienza. Il potere del MCC dipende esclusivamente dal mandato ricevuto dal DL e dalla sua autorevolezza e capacità di farsi ascoltare, ma molto spesso la mancanza delle definizione e dei confini tra i ruoli del MCC e MC coordinati e fonte di conf litti, incomprensioni o più semplicemente di non applicazione delle indicazioni del MCC.
- I DL molto spesso tendono a “concentrare” nel MCC compiti e funzioni che invece restano totalmente a carico di ciascun MC; le più frequenti sono:
- Collaborazione al DVR e firma del relativo documento
- Partecipazione alla riunione ex articolo 35 D.Lgs. 81/08 (vedi anche Capitolo “La Riunione Annuale della Sicurezza”)
- Redazione del protocollo Sanitario di ogni Unità produttiva
- Trasmissione dei dati epidemiologici a INAIL, ex articolo 40 e allegato 3B del D.Lgs. 81/08
- Scelta dei MC: spesso il MCC non ha voce in capitolo e si trova a dover coordinare MC che hanno visioni o comportamenti molto spesso difformi tra loro e non raramente dal MCC stesso.
È indubbio, comunque, che dopo l’avvento del D.Lgs. 626/94 e del successivo D.Lgs. 81/08, molte grandi aziende hanno lasciato semplicemente “morire” le antecedenti Direzioni Sanitarie Aziendali, perdendo così un cospicuo patrimonio culturale, professionale e di buone prassi, comprese le procedure, la modulistica e l’organizzazione dei servizi sanitari. Eppure tale patrimonio appare molto prezioso in realtà aziendali complesse dove operano diversi MC e dove il ruolo del MCC appare fondamentale e indispensabile. Oltre a recuperare il patrimonio, opera a cui si dedica da sempre l’associazione, è tuttavia indispensabile chiarire quali sono i poteri del MCC, le sue funzioni e di conseguenza le sue responsabilità personali.
E' obbligatorio consultare l'RLS?
E' necessario, infine, che (in base all'art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia consultato sulla designazione del medico competente.
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Aggiornato il 25/07/2024 da Paolo Calderone
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Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.