Global Medical Service
Homepage » Archivio News

Coronavirus: quali le misure preventive da adottare in azienda

Le presenti disposizioni sono state aggiornate in data 14/03/2020 in seguito all'emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro


Leggi l'articolo aggiornato: Coronavirus: quali le misure preventive da adottare in azienda


Per quanto riguarda l’epidemia da coronavirus 2019-nCoV, al centro delle cronache degli ultimi giorni, facciamo adesso il punto della situazione su quelle che devono essere le misure preventive che il datore di lavoro, in collaborazione col medico del lavoro, deve adottare al fine di tutelare i propri lavoratori dall’incombente rischio biologico.

Innanzitutto partiamo dalla Circolare n. 3190 emanata dal Ministero della Salute lo scorso 3 febbraio che ci fornisce chiarimenti sui comportamenti prescritti agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico. Nella circolare si precisa che tali indicazioni devono essere fornire dai datori di lavoro all’intero personale dipendente al fine di tutelare i dipendenti dal c.d. “rischio biologico, in funzione della entità del pericolo corrente, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 (Titolo X, Capo II)

Per i casi di contatti a rischio con gli ammalati, le indicazioni del Ministero della salute emanate prima che il virus non risultasse attualmente in circolazione sul nostro territorio nazionale, indicavano che fosse sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. Si richiedevano inoltre al datore di lavoro accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco in Cina o in aree geografiche “a rischio”.

Essendo purtroppo oramai in circolazione il virus non possono sicuramente ritenersi sufficienti l’adozione, nei confronti dei lavoratori, delle comuni misure preventive (cura dell’igiene della persona e dell’ambiente, attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali) o di quelle ulteriori e più drastiche comunque dettate dal datore di lavoro a fronte di una specifica valutazione dei rischi, imponendosi, per legge, al più presto, il varo di misure di salute pubblica come il trattamento sanitario obbligatorio di quarantena.

Quali sono da considerarsi “casi sospetti”?

Per “caso sospetto” si intende:

  1. Una persona con infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:

•    storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure

•    il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

  1. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:

•    contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure

•    ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure

•    ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.

In tali casi occorrerà contattare i servizi sanitari e, nell’attesa, evitare ulteriori contatti con i malati, fornire loro maschere chirurgiche, lavare accuratamente le mani e prevenire il contatto con liquidi delle persone contagiate o con materiali infetti da queste ultime utilizzati.

Prescrizioni sicuramente più stringenti sono previste, invece, per i soggetti (nella specie, gli operatori sanitari) che abbiano avuto contatti diretti con persone contagiate o rientranti nella definizione di “caso sospetto” ai sensi dell’allegato 1 della circolare del Ministero della Salute del 27.1.2020.

Che obblighi ha il Datore di lavoro?

Il Datore di lavoro, in quanto responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti, ha l’obbligo di assicurare la salubrità degli ambienti: tra queste, l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti.

Mentre per i lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio” il Datore di lavoro è sicuramente tenuto ad applicare accortezze ulteriori. Queste ultime devono essere infatti tarate anche in funzione delle condizioni sanitarie (vedi interpello del Ministero del Lavoro n. 11/2016) del luogo della prestazione.

Consigli utili

A tal proposito, per fronteggiare al meglio il concreto pericolo di contagio, è sempre più frequente il ricorso delle aziende sia a forme di lavoro “da remoto” (“smart-working” o telelavoro), o addirittura alla sospensione dal lavoro pur mantenendone la retribuzione; Queste direttive vengono attuate soprattutto nei riguardi di lavoratori “in quarantena” che in qualsiasi maniera sono stati esposti a zone fortemente colpite dall’epidemia, le cosiddette “zone rosse”.

Per quanto riguarda il personale che dovrebbe recarsi in trasferta nelle cosiddette zone “a rischio” o in Cina appare legittimo ed dunque irrilevante ai fini disciplinari, l’eventuale rifiuto del dipendente alla trasferta in tali luoghi.

 

È comunque assodato che qualsiasi misura precauzionale messa in atto dai datori di lavoro dovrà essere frequentemente rivalutata alla luce dei futuri sviluppi della malattia e/o dalle nuove indicazioni fornite dal Ministero della Sanità.

Ultima Ordinanza del Ministero della Salute https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg

 

 


Tutte le news Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'