Lavoratori fragili della scuola: ecco le ultime direttive su come gestirli
In queste ore il Ministero ha finalmente informato con una nota n. 1585 dell’11-09-2020, (scarica la nota) i dirigenti scolastici su come gestire, in collaborazione col Medico competente, i lavoratori fragili della scuola.
Quando un lavoratore è considerato fragile?
Facciamo prima un piccolo passo indietro ricordando che la condizione di fragilità si prefigura "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”
Il paramentro dell’età, da solo, costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità?
No!
Il parametro dell’età, da solo, non costituisce assolutamente un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.
In caso di inidoneità temporale alla mansione cosa succede?
Qualora, il lavoratore sia dichiarato dal Medico del lavoro inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea.
Ma così si risulta non idonei a qualsiasi mansione?
Non è detto, perchè per alcuni profili, il medico potrebbe individuare un’idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo.
Sarà pertanto il Dirigente scolastico di comune accordo col Medico competente della scuola ad individuare quella che potrà essere la mansione più aderente alle indicazioni sanitarie prescritte dal profilo del lavoratore.
Se vengo dichiarato lavoratore fragile quanti giorni di malattia mi spettano?
Il lavoratore fragile ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico sempre che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico)
Se vuoi approfondire: potrebbe interessarti https://www.gms-srl.it/focus/dettaglio-focus/lavoratore-fragile-chi-e-come-va-gestito--iNews1-54.php
Come viene corrisposta la retribuzione al lavoratore con fragilità?
Per ciascun anno scolastico la retribuzione viene così corrisposta:
- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);
- per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Se sono un supplente che diritti ho?
Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio)
Come si deve chiedere la condizione di fragilità?
Al fine di fare chiarezza su questo delicato e sentitissimo argomento, il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato appunto questa nota che spiega la procedura per chiedere la condizione di fragilità.
Ecco la procedura per chiedere la condizione di fragilità
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.
Esiste un modulo per la richiesta della condizione di fragilità?
Si certamente eccolo!
Modulo per la richiesta di condizione di fragilità
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