Sanzioni sicurezza sul lavoro
Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state rivalutate con il recente decreto direttoriale N. 12 del 6/6/2018.
L’ Ispettorato nazionale del lavoro INL ha emanato a tale proposito una circolare (N. 314 del 22.6.2018) che fornisce un riepilogo delle ammende e sanzioni amministrative originarie, già rivalutate nel 2013, e di quelle che sono applicate sulle violazioni accertate a partire dal 1 Luglio 2018.
In sostanza cosa è cambiato?
Tutti gli importi precedentemente stabiliti aumentano dell’ 1,9 %, per effetto dell’applicazione della variazione dell’indice ISTAT calcolata sugli ultimi 5 anni (come previsto dall’art. 4 bis dell’art. 306 Testo Unico ).
TABELLA SANZIONI SICUREZZA SUL LAVORO
Le principali violazioni con relative pene o ammende previste dal D.Lgs. 81/08, antecedenti il 1 Luglio 2018, sono le seguenti:
TIPOLOGIA VIOLAZIONE | SANZIONI ORIGINARIE |
DVR |
|
Omessa valutazione di tutti i rischi | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
NOMINE | |
Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Omessa nomina del medico competente , nei casi previsti dal Testo Unico per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
FORMAZIONE | |
Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro , prima dell’assunzione o non oltre 60 giorni successivi | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
VISITE MEDICHE | |
Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro (*) |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale , sentito il RSPP e il medico competente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
PREVENZIONE INCENDI | |
Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI SICUREZZA SUL LAVORO NEL 2020?
Gli importi rivalutati nel 2013 e nel 2018, relativi alle principali fasce di ammenda sono i seguenti:
SANZIONI ORIGINARIE | RIVALUTAZIONE 2013 (+0.9%) | RIVALUTAZIONE 2018 (+1,9%) |
1000 – 4000 € | 1.096,00 – 4.384,00 | 1.116,82 – 4.467,30 € |
1200 – 5200 € | 1.315,20 – 5.699,20 | 1.340,19 – 5.807,48 € |
1500 – 6000 € | 1.644,00 – 6.576,00 | 1.675,24 – 6.700,94 € |
2000 – 4000 € | 2.192,00 – 4.384,00 | 2.233,65 – 4.467,30 € |
2500 – 6400 € | 2.740,00 – 7.014,40 | 2.792,06 – 7.147,60 € |
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