Lavoratori fragili della scuola: ultime direttive 2023
La Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha introdotto importanti misure di tutela per i lavoratori fragili, includendo la proroga fino al 31 marzo 2023 delle tutele previste dal decreto Aiuti-bis, scadute il 31 dicembre dell'anno precedente. Questa proroga permetteva ai lavoratori fragili di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, garantendo il diritto prioritario di adottare il telelavoro o altre forme di lavoro agile senza subire decurtazioni salariali.
Con il Decreto Milleproroghe emanato all'inizio dell'anno, la proroga è stata estesa fino al 30 giugno 2023.
Vediamo più nel dettaglio chi sono i lavoratori fragili delle scuole e cosa prevede per loro il nuovo Decreto Legge. Ma soprattutto, rispondiamo alla domanda che molti lavoratori si stanno ponendo: cosa accadrà dopo il 30 giugno 2023?
Chi sono i lavoratori fragili della scuola?
I lavoratori fragili della scuola sono quei dipendenti che presentano condizioni di salute o patologie che li rendono particolarmente vulnerabili ai rischi sanitari. Queste persone possono essere più suscettibili a complicazioni gravi in caso di contagio da Coronavirus o altre patologie e potrebbero richiedere misure di tutela aggiuntive per preservare la loro salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le patologie o condizioni che possono qualificare un lavoratore come fragile possono includere, ma non sono limitate a:
Malattie croniche come diabete, malattie cardiache, asma, malattie polmonari croniche, malattie renali, malattie autoimmuni, HIV/AIDS, malattie del fegato, etc.
Immunodeficienze come la immunodeficienza comune variabile o sindrome da immunodeficienza acquisita e sindrome di Digeorge
Neoplasie, inclusi i tumori maligni, che possono comportare un sistema immunitario compromesso e una maggiore vulnerabilità
Malattie respiratorie come la fibrosi polmonare, pneumopatia ostruttiva cronica , la bronchite cronica, la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) o l'asma grave
Patologie cardiovascolari quali l'ipertensione arteriosa, l'insufficienza cardiaca o le malattie coronariche
Condizioni che richiedono terapie immunosoppressive, ad esempio, trapianti di organo o di midollo osseo, malattie autoimmuni trattate con farmaci immunosoppressori
Gravidanza ad alto rischio.
I lavoratori fragili, al fine di accedere al lavoro agile, devono presentare una certificazione medica che attesti le specifiche patologie o condizioni previste all'interno di un decreto emanato dal Ministero della Salute.
Ricordiamo che se un lavoratore viene dichiarato temporaneamente inidoneo alla sua mansione dal Medico del lavoro, sarà collocato in malattia fino alla fine del periodo indicato come inidoneità temporanea. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che il lavoratore sia inidoneo a svolgere qualsiasi tipo di mansione. In alcuni casi, il Medico potrebbe stabilire un'adeguatezza solo per alcune specifiche mansioni all'interno del profilo lavorativo.
Sarà quindi compito del Dirigente scolastico, di concerto con il Medico competente della scuola, individuare la mansione che meglio si adatta alle prescrizioni sanitarie del profilo del lavoratore. In particolare, per i lavoratori considerati fragili, è garantito il diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un periodo di 9 mesi all'interno di un triennio scolastico, a condizione che siano stati assunti per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, anche se nominati dal dirigente scolastico.
Il decreto emanato dal Ministero della Salute sopra citato fornisce una lista dettagliata delle patologie che rientrano nella categoria di lavoratori fragili, consentendo loro di beneficiare delle tutele previste. Questo, solo fino al giugno 2023. E poi?
Cosa prevede la Legge di bilancio 2022 e chi potrà sfruttare lo smart working
Le disposizioni del più recente Decreto Legge emesso dal Governo riguarda sia i dipendenti del settore pubblico che di quello privato, sulla base di una certificazione medica che attesti le patologie e le condizioni già previste dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, all'art. 17, comma 2, come definite nel successivo decreto del 4 febbraio 2022, firmato dall'ex Ministro della Salute Roberto Speranza.
Vi è una prima novità, scomoda. Non è stata reintrodotta, nonostante le richieste emendative presentate, la norma che escludeva il periodo di comporto contrattuale per le assenze riconducibili a gravi fragilità, come era stato in vigore fino al 30 giugno 2022.
Inoltre, non si è parlato né di smart working semplificato, né della situazione dei lavoratori fragili che non possono accedere al lavoro flessibile a causa della natura specifica delle loro mansioni, che richiedono la presenza fisica.
Già negli scorsi mesi, questi lavoratori sono stati costretti a scegliere tra l'assenza per malattia, con conseguente riduzione del salario, oppure, se dichiarati inidonei alla propria mansione a causa del rischio di contagio, sono stati adibiti ad altre attività, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 25 giugno 2008. Questa situazione riguardava principalmente i docenti, poiché il personale ATA ha una maggiore flessibilità di orari e ambienti che consente una migliore organizzazione del proprio servizio in stato di sicurezza.
Nella Legge di Bilancio è stato inserito un comma specifico (art. 1 comma 307) dedicato alle istituzioni scolastiche, che prevede lo stanziamento di 15.874.542 euro per la sostituzione dei docenti e del personale ATA assenti o utilizzati in altre mansioni, valido fino al 30 giugno 2023.
In secondo luogo, non è stata prevista una proroga ulteriore per quello che viene indicato come smart working semplificato.
Smart working sì, ma in modalità tradizionale
Il concetto di Smart Working semplificato fa riferimento a un insieme di norme che facilitano l'adozione del lavoro agile. Questa normativa permette l'utilizzo dello Smart Working senza richiedere un accordo specifico tra l'azienda e il dipendente. È stata introdotta durante la pandemia al fine di semplificare il passaggio dal lavoro in presenza al lavoro da remoto, riducendo al minimo i tempi e eliminando gli oneri burocratici che avrebbero potuto costituire un ostacolo in una situazione di emergenza.
Queste disposizioni agevolano l'adozione dello Smart Working, consentendo alle aziende e ai dipendenti di adattarsi in modo più flessibile alle esigenze del lavoro da remoto. Tuttavia, la scadenza di questo decreto è molto vicina.
La scadenza prevista per lo smart working nel contesto del personale scolastico è fissata al 30 giugno, salvo ulteriori proroghe. Ciò significa che, in mancanza di una nuova estensione, a partire dal 1º luglio 2023 i lavoratori fragili e i genitori di figli di età inferiore ai 14 anni dovranno riprendere a lavorare in presenza o trovare un accordo che disciplini il lavoro agile.
In tutte le imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 81 del 2017 e del Dlgs 105 del 2022 (articolo 4, lettera b). Queste norme stabiliscono che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che stipulano accordi per la modalità di lavoro agile devono dare priorità alle richieste presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli di età fino a 12 anni, o senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità, nonché alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o che siano caregiver.
Nello specifico, se i lavoratori appartenenti a queste categorie chiedono di usufruire del lavoro agile, non possono essere soggetti a sanzioni, licenziamenti, trasferimenti o ad altre misure organizzative che possano avere un impatto negativo sulle loro condizioni di lavoro.
Pertanto, nel contesto del personale scolastico, si cerca di garantire il rispetto di tali disposizioni normative al fine di tutelare le esigenze specifiche delle categorie di lavoratori menzionate, consentendo loro di conciliare le responsabilità familiari o le situazioni di disabilità con le proprie attività lavorative, evitando conseguenze negative sul loro stato di lavoro.
Conclusioni
Mentre le categorie di lavoratori precedentemente menzionate beneficiano di specifiche protezioni e priorità nell'accesso al lavoro agile, per gli altri lavoratori e le aziende diventa necessario stipulare accordi specifici per aderire allo smart working.
Nonostante la scadenza prevista per giugno 2023, è improbabile che verrà concessa un'ulteriore proroga, considerando i costi stimati intorno ai 16 milioni di euro. Pertanto, i lavoratori e le scuole dovranno avviare negoziazioni per definire le modalità di lavoro in alternanza tra smart working e presenza fisica.
Ci auguriamo che le istituzioni italiane riprendano in mano questa tematica molto delicata e che trovino una soluzione per favorire i lavoratori più fragili appartenenti alle scuole e che abbraccino inoltre un approccio più moderno e flessibile alle modalità di lavoro.
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