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DVR Biologico

 

Definizione di Rischio biologico

Il rischio biologico è il rischio causato da microrganismi presenti in sostanze diverse con cui i lavoratori di aziende di particolari settori possono entrare in contatto.

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche organismi geneticamente modificati, colture cellulari, endoparassiti umani.

 

rischio biologico

 

Il rischio biologico 81/08 costituisce un tipo di rischio intrinseco, ad esempio, alle attività collegate al settore sanitario, al quale l’operatore , sia esso medico, infermiere, o addetto al laboratorio di analisi, può trovarsi esposto.

Tale rischio è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più svariate patologie infettive.

L’operatore sanitario è, infatti, costantemente a contatto diretto con materiali biologici (p.e. sangue, saliva, fluidi corporei, aerosol respiratori) e strumenti potenzialmente infetti.

 

Cos’è il Documento di Valutazione del Rischio Biologico?

E’ il documento scritto che viene redatto dal datore di lavoro o da un consulente esterno all’azienda al termine dell’analisi di tale rischio all’interno dell’attività lavorativa dell’azienda stessa.

  

Chi può essere esposto a pericolo biologico?

L’operatore sanitario non è l’unica tipologia di soggetto che può essere esposto a rischio fisico, chimico e biologico, infatti lo sono anche:

  • camerieri,
  • addetti alle pulizie,
  • alti operatori addetti alle strutture sanitarie
  • addetti alla lavanderia,
  • addetti alla manutenzione,
  • autisti delle ambulanze,
  • autisti di case di cura,
  • ospedali,
  • laboratori di analisi, ecc.

 

Chi deve collaborare alla valutazione del rischio biologico?

Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e alle loro possibili interazioni, nonché alla valutazione della loro entità.

La valutazione del rischio biologico è effettuata in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del RLS.

 

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Valutazione del rischio mediante il modello proposto da ARPA e INAIL, opportunamente integrato ed in linea con il Titolo X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

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