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Valutazione rischio elettrico: come e quando effettuarla

 

I lavoratori che stanno a contatto con una fonte di alimentazione di natura elettrica sono esposti a quello che il D.Lgs 81/08 individua con il termine rischio elettrico. C'è da dire che un po' tutte le attività, in misura diversa, sono esposte a questo rischio. Pensiamo all'ipotesi in cui in un ufficio si scolleghi un cavo scoperto di qualche video terminale e un lavoratore accidentalmente lo tocchi. Oppure se un lavoratore maneggia senza conoscenze il quadro elettrico.

Ci sono tuttavia dei luoghi di lavoro molto più esposti a rischio elettrico in quanto gli operai devono entrare a contatto con gli impianti per manutenzione o altre attività. Cosa dice il Decreto Legge sulla sicurezza sul lavoro in merito al rischio elettrico? Come si riduce?

 

DVR elettrico

 

Cosa si intende con valutazione del rischio elettrico

Il rischio elettrico interessa quelle aziende in cui i lavoratori lavorano a contatto con installazioni elettriche. I settori possono essere i più disparati, come energetico, edilizia, ospedali, officine, ma anche lavori sotto tensione, ovviamente.

Gli impianti elettrici e le fonti di conduzione possono esporre al rischio di folgorazione, elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, fino all'esplosione nei casi più bravi. La norma cei 11 27 sottolinea l'esigenza di adottare misure di sicurezza adeguate e rispettare le indicazioni del servizio di prevenzione e protezione.

Tra poco vedremo nel dettaglio i rischi fisici per i lavoratori a contatto con il rischio elettrico. Tuttavia, è bene considerare che un incidente nell' ambiente di lavoro che ha a che fare con l'elettricità potrebbe causare un incendio, un'esplosione, con conseguenti costi per rimediare ai danni o anche sospensione della produttività con gravi effetti sui guadagni.

 

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Contatto diretto e indiretto

All'interno di un luogo di lavoro è possibile entrare in contatto diretto o indiretto con le fonti di rischio elettrico. La prima evenienza si verifica quando il lavoratore tocca con una parte del corpo la componente metallica dell'impianto in tensione, mentre la seconda quando egli ha la sfortuna di trovarsi in un'anomalia, anche se l'impianto non è in tensione.

Quando vi sono queste due evenienze, il lavoratore rischia questi tipi di esposizione:

  • ustione, ovvero la distruzione dei tessuti, che non riguarda solo lo strato superficiale del corpo, ma anche i muscoli e, soprattutto, i vasi sanguigni;

  • blocco della muscolatura o tetanizzazione, la conseguenza più diffusa dopo aver subito una scarica elettrica. Infatti, i muscoli tendono a contrarsi senza controllo. Spesso, per questo motivo, le vittime di rischio elettrico vengono trovati aggrappati agli impianti con le mani e gli arti;

  • fibrillazione, un disturbo a livello cardiaco che comporta un'alterazione delle pulsazioni;

  • arresto respiratorio.

 

Addetti a contatto con il rischio elettrico: la norma cei 11 27

Come già accennato, questa normativa stabilisce quali sono i lavoratori che sono abilitati a lavorare in presenza di esposizione a rischio elettrico. Essi sono divisi in quattro categorie in base alle loro competenze:

  • PEC – Persona Comune. Si tratta di un lavoratore che è privo di esperienza e formazione su lavori elettrici e quindi non può svolgere un lavoro che presenti rischio elettrico;

  • PAV – Persona Avvertita. Questo lavoratore conosce i pericoli derivanti dal rischio elettrico ed è abilitato a svolgere lavori fuori tensione o in prossimità di tensione, ma solo se supervisionato da un PES;

  • PES – Persona Esperta. Questo lavoratore ha acquisito una formazione idonea per svolgere una valutazione del rischio elettrico e svolgere i lavori insieme al PAV;

  • PEI – Persona Idonea. Questo lavoratore è il massimo esperto di sicurezza sul lavoro anche quando è presente rischio elettrico. Può svolgere un lavoro sotto tensione.

 

Obblighi del datore di lavoro nella valutazione del rischio elettrico

In imprese con fonti elettriche che espongono i lavoratori a rischio il datore di lavoro ha degli obblighi che sono individuati nel Capo III del D.Lgs 81/2008.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da contatti elettrici diretti, contatti elettrici indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni e altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Per prima cosa, come in altre aziende, il datore di lavoro deve procedere con la valutazione dei rischi, ma tenendo anche in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Dopo la procedura di valutazione del rischio elettricoil datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

Il datore di lavoro ha poi il compito di controllare l'efficienza di tali misure e occuparsi della loro manutenzione nel tempo.

 

La valutazione del rischio elettrico

In cosa consiste esattamente la valutazione del rischio elettrico? Cominciamo col dire che si tratta di un' attività da svolgere periodicamente, soprattutto in caso di assunzione di nuovo personale o cambiamenti negli impianti.

Come abbiamo già detto, è un obbligo proprio del datore di lavoro e consiste nell'analizzare diversi fattori della propria attività: processi lavorativi e mansioni degli operatori, ambiente di lavoro e condizioni dell' esercizio, fonti di rischio primarie e rischi connessi.

Ci sono imprese in cui il rischio elettrico si può definire generico, ovvero quando si impiega corrente ma non direttamente nella produzione. I lavoratori in questo caso non sono a stretto contatto con la fonte elettrica. Un esempio sono banalmente gli uffici, dove i videoterminali funzionano con la corrente ma gli impiegati non vi entrano in contatto in modo diretto.

 

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In questo caso, il responsabile deve fornire del materiale per la sicurezza sul lavoro e assicurarsi che venga utilizzato in modo corretto. Inoltre, è richiesta una certa manutenzione.

Più complicata invece è la categoria delle imprese in cui i lavoratori entrano a contatto diretto con le parti attive delle installazioni. Un'impresa di questo tipo viene indicata con il termine azienda specifica e richiede:

  • attenta formazione degli operatori

  • idoneità degli stessi per svolgere i lavori elettrici sotto tensione

  • organizzazione e messa in atto di una procedura specifica di lavoro

  • dispositivi di protezione e attrezzature adeguate per la gestione del rischio elettrico.

 

Classificazione del rischio elettrico

Dopo la valutazione del rischio elettrico, è possibile comprendere il grado di pericolo nelle aziende:

  • lavori sotto tensione,  che interessano direttamente le parti attive di un impianto, quindi che espongono il lavoratore a un rischio elevato;

  • lavori in prossimità di tensione,  eseguiti vicino alle parti attive degli impianti ma non a diretto contatto;

  • lavori fuori tensione, effettati su impianti elettrici non attivi.

 

Obblighi sulla realizzazione degli impianti elettrici

La valutazione del rischio elettrico e l'adozione di misure di sicurezza non basta per ridurre le possibilità di incidenti. L'articolo 81 del Decreto Legge Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro indica i Requisiti di sicurezza per l'installazione di impianti e macchinari nelle aziende.

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

 

Misure di sicurezza per il contenimento del rischio elettrico

I datori di lavoro individuano i migliori provvedimenti in materia di prevenzione e protezione per contenere il rischio elettrico. Certamente è importante che gli impianti siano installati a regola d'arte e fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, ma ci sono altri interventi che non bisogna sottovalutare.

La Normativa sui lavori sotto tensione detta queste regole fondamentali. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

  • per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a operai riconosciuti dal datore come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

  • per sistemi di II e III categoria purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da imprese autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione e l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Per essere precisi:

  • categoria 0 sono attività a bassissima tensione minore di 50 volt e tensione continua non ondulata minore di 120 volt

  • categoria 1 a bassa tensione alternata compresa da 50 volt a 1000 volt (compresi) e con tensione continua non ondulata da 120 volt (compresi) a 1500 volt

  • categoria 2 a media tensione alternata da 1000 volt (compresi) a 30000 volt e con tensione continua non ondulata da 1500 volt (compresi) a 30000 volt

  • categoria 3 ad alta tensione alternata maggiore di 30000 volt e con tensione continua non ondulata maggiore di 30000 volt.

 

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