Valutazione rischio rumore e DVR, cosa sapere
Il rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come sgradevole, perchè può provocare fastidio o addirittura dolore per il soggetto sottoposto. L’orecchio umano percepisce suoni a partire dai 5-10 dB(A) e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. I suoni considerati accettabili sono quelli che non superano gli 80 db (una normale conversazione tra due persone è compresa tra i 60 e 70 db).
Cos’è il rumore?
Il rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come sgradevole, perchè può provocare fastidio o addirittura dolore per il soggetto sottoposto.
L’orecchio umano percepisce suoni a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. I suoni considerati accettabili per l’orecchio umano sono quelli che non superano gli 80 db (una normale conversazione tra due persone è compresa tra i 60 e i 70 db).
Documento Valutazione Rischio Rumore, normativa di riferimento
Il D.Lgs. 81/08 nell’articolo 190 stabilisce che il datore di lavoro verifichi che nella sua azienda siano presenti le misure di prevenzione e di protezione per tutelare i lavoratori contro le malattie o gli infortuni dovuti alla presenza di rumore negli ambienti di lavoro oltre il limite consentito.
L’obbligo di valutazione di tale rischio rumore è a carico del datore di lavoro in relazione ai rischi o ai danni che può causare il rumore ed estende la valutazione anche ai macchinari e alle strumentazioni meno rumorose. Lo stesso deve, inoltre, attestare di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione per l’udito e di aver analizzato le possibili conseguenze dovute all’esposizione degli stessi a rumore.
Per la redazione del DVR rumore è necessario prendere in considerazione:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
d) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
Se al termine della valutazione del rumore i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro deve:
elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
distribuire ai lavoratori ed assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria
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Scritto da Paolo Calderone
https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/
Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.