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D.Lgs. 151/2015 - Modifiche alle sanzioni del Testo Unico

Quali sono i contenuti del D.Lgs. 151/2015?

Il 24 settembre è entrato in vigore il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

  • Il D.Lgs. 151/2015 non ha cambiato gli obblighi, le responsabilità e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, ha introdotto, però, alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico, che riguardano soprattutto l’aspetto sanzionatorio.
  • Il D.Lgs. 81/08 art. 20 ha modificato alcune norme sanzionatorie del D.Lgs. 81/08 (“modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”); una disposizione contenuta nel Titolo I (“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni”), Capo III (“razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) del suddetto decreto.
  • L’articolo 22 del D.Lgs. 151 (“Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale”) ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. 81/08, riguardo la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Cosa ha modificato il D.Lgs. 151/2015 rispetto al Testo Unico?

Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione art. 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), comma 6 bis, che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, comma 1, lettera g), e dall’art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”

Quindi:

  • Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs. 81/08e’ stato modificato l’art. 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), attraverso la correzione di sanzioni duplicate e attraverso l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori.
  • Se il datore di lavoro omette di fornire la formazione obbligatoria ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori addetti al primo soccorso e addetti all’antincendio e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’importo della sanzione prevista dall’art. 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
  • Se il datore di lavoro omette di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”, la sanzione prevista dall’art. 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale

E’ stato modificato l’art. 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 come di seguito riportato:

  • si procede con un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.

Le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre pagare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non costituiscono una “sanzione” vera e propria, però, una volta richiamata questa distinzione, è stato stabilito di dare conto in questo contributo anche delle modifiche apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive citate all’art. 14.

  • all’interno dell’art. 14 esiste un comma (5-bis) secondo cui, “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.
  • l’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.”

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